Legge regionale 27 dicembre 2001, n. 40 -

§ 3.9.42 - Legge regionale 27 dicembre 2001, n. 40

Norme in materia di partecipazione alle gare di appalto per l'affidamento di lavori pubblici. Modificazione all'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12. Abrogazione delle leggi regionali 28 marzo 1985, n. 8 e 18 agosto 1986, n. 53.

(B.U. 8 gennaio 2002 n. 3)

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Qualificazione

Art. 3 - Requisiti di ordine generale

Art. 4 - Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Art. 5 - Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

Art. 6 - Modificazione all'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12

Art. 7 - Abrogazioni

Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, fino alla riattivazione dell'albo regionale di preselezione di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, la partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici di interesse regionale di importo a base d'asta non superiore a 1.032.913 euro, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della l.r. 12/1996.

Art. 2

(Qualificazione)

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 sono ammessi alle gare d'appalto:

a) i soggetti in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, per le categorie e le classifiche richieste per i lavori in affidamento;

b) per i lavori di importo a base d'asta superiore a 150.000 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti agli articoli 3 e 4, dimostrati in sede di gara;

c) per i lavori di importo a base d'asta pari o inferiore a 150.000 euro e superiore a 38.734 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti agli articoli 3 e 5, dimostrati in sede di gara;

d) per i lavori di importo a base d'asta pari o inferiore a 38.734 euro, i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'articolo 3, dimostrati in sede di gara, e che risultano iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Art. 3

(Requisiti di ordine generale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), per la partecipazione alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), fatte salve le cause di esclusione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

2. I requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 34/2000 si riferiscono ai seguenti soggetti:

a) al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;

b) al direttore tecnico e a tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

c) al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

d) al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Art. 4

(Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici

di importo superiore a 150.000 euro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, se in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 3, di tutti i seguenti requisiti di ordine speciale nella misura richiesta per l'accesso alla classifica corrispondente all'importo dei lavori a base d'asta:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dimostrato e comprovato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del d.p.r. 34/2000 e da apposita deliberazione del Consiglio regionale, tenuto conto che l'adeguata dotazione di attrezzature tecniche, di cui al comma 1, lettera c), sussiste qualora la media annua degli importi sostenuti nell'ultimo quinquennio per gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria e i canoni di noleggio sia pari o superiore al 2 per cento della media annua delle cifre d'affari conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell'ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti, compresi gli ammortamenti figurativi, e ai canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all'1 per cento della media delle cifre d'affari del medesimo quinquennio.

Art. 5

(Requisiti di ordine speciale per lavori pubblici

di importo pari o inferiore a 150.000 euro)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro e superiore a 38.734 euro, se in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 3, di tutti i seguenti requisiti di ordine speciale:

a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, lavori riconducibili alla categoria o alle categorie richieste nel bando e di importo non inferiore a quello posto a base d'asta;

b) aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a), così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.p.r. 34/2000;

c) avere un'adeguata attrezzatura tecnica, così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del d.p.r. 34/2000.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono partecipare alle gare d'appalto di cui all'articolo 1, per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 38.734 euro, se iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Art. 6

(Modificazione all'articolo 34 della legge regionale

20 giugno 1996, n. 12) (1)

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 28 marzo 1985, n. 8;

b) 18 agosto 1986, n. 53.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 34 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.